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Articolo 1: COSTITUZIONE – SEDE – SCOPO
Su iniziativa di un gruppo di cittadini, viene costituito un Comitato cittadino di Quartiere denominato “Stadio”.
Il quartiere denominato “Stadio” viene cosi individuato e delimitato:
a Nord dalla linea ferroviaria Bari – Foggia, ad Est da Viale delle Forze Armate, a Sud dalla Via Cilea, ad Ovest dalla Via Torrente Antico, ivi compresa la Parrocchia Madonna di Fatima.
Il Comitato di Quartiere “Stadio” ha come finalità principale la tutela civica e ambientale del quartiere, analizzandone i problemi e cercando di individuare tutte le possibili soluzioni, difendendo gli interessi collettivi degli abitanti del quartiere anche nell’ambito cittadino, proponendo e stimolando la realizzazione di progetti diretti migliorare la qualità della vita, anche in collaborazione con le Istituzioni cittadine, incentivando la vita economico–sociale, nonché organizzando sul territorio qualsiasi genere di iniziativa sociale, culturale e ricreativa.
Il Comitato non ha fini di lucro, è apartitico, non ha scopo di propaganda politica (nel suo ambito è assolutamente vietata ogni attività e/o manifestazione a scopo di propaganda politica) ed è disciplinata dalle seguenti norme.
Per la realizzazione degli scopi e delle finalità dl presente statuto, il Comitato può stipulare apposite convenzioni con enti locali,o privati,o altre associazioni/comitati per la gestione di spazi, immobili, strutture e servizi di qualsiasi genere. Potrà inoltre aderire ad organismi associativi locali, provinciali, regionali o nazionali.
Possono far parte del Comitato tutti i cittadini che dimostrino di essere residenti nel quartiere ovvero che esercitino (nello stesso) attività commerciali e/o professionali. Il numero degli iscritti è illimitato.
Articolo 2: ORGANI
Organi del Comitato di Quartiere sono: a) il Presidente, b) il Vice Presidente, c) il Segretario, d) il Consiglio Esecutivo, e) l’Assemblea Generale degli iscritti.
Le cariche di Presidente,Vicepresidente,Segretario, e componente del Consiglio Esecutivo sono incompatibili con quelle di Sindaco, Assessore e/o Consigliere del Comune di Trani, e non danno diritto ad alcun compenso.
a) IL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta ad ogni effetto di legge il Comitato nei confronti dei terzi. Lo stesso presiede di diritto l’Assemblea Generale degli iscritti e l’assemblea del Consiglio Esecutivo; procede allo scioglimento del Consiglio Esecutivo; appone il suo visto su tutti gli atti del Comitato.
Il Presidente esegue le disposizioni del Consiglio Esecutivo, previa apposizione del proprio visto e di quello del Segretario; può rifiutare il suo visto su eventuali deliberazioni dello stesso, motivando tale rifiuto e demandando all’Assemblea Generale degli iscritti le eventuali controversie.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Esecutivo, nella prima riunione successiva alle votazioni.
Il Presidente nomina tra i membri del Consiglio Esecutivo il Vicepresidente e il Segretario.
b) IL VICE- PRESIDENTE
Il Vicepresidente supplisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di sua assenza e/o mancanza. Sostituisce il Presidente in particolari sue funzioni qualora delegato.
c) IL SEGRETARIO
Il Segretario assiste il Presidente e il Vicepresidente nelle loro funzioni; assiste altresì alle riunioni del Consigli Esecutivo e all’Assemblea Generale degli iscritti.
Controlla la conformità delle deliberazioni del Consiglio Esecutivo e dell’Assemblea Generale degli iscritti allo Statuto ed al programma approvato, apponendo la propria sottoscrizione.
d) IL CONSIGLIO ESECUTIVO
Il Consiglio Esecutivo è formato da 5 componenti, eletti dall’Assemblea Generale degli iscritti al Comitato. I membri durano in carica 2 anni, con possibili di rielezione.
In caso di tre assenze ingiustificate consecutive, di dimissioni, di sopravvenuta incompatibilità ovvero di impossibilità per uno dei componenti, il Consiglio provvederà a nominare un suo sostituto, da scegliersi nell’elenco degli iscritti, chiedendo poi la convalida per tale nomina all’Assemblea degli iscritti, alla prima occasione.
Il Consiglio Esecutivo potrà deliberare in presenza di almeno 3 dei suoi componenti, esso si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta almeno da 3 dei suoi membri. In caso di estrema urgenza, il Consiglio può essere convocato anche mediante comunicazione telefonica da parte del Presidente. Le sedute del Consiglio potranno tenersi anche in un luogo diverso dalla sede del Comitato di Quartiere, facendone tuttavia menzione nell’avviso che sarà affisso all’albo del Comitato.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre almeno la presenza effettiva di almeno 3 membri, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Esecutivo è presieduto di diritto dal Presidente del Comitato di Quartiere; in sua assenza dal Vice Presidente, e in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal componente più anziano per età tra i presenti.
Delle riunioni del Consiglio Esecutivo verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I componenti del Consiglio non avranno diritto a compenso alcuno, attesa la natura volontaria del loro impegno, fatto salvo tuttavia il rimborso di eventuali spese autorizzate.
Il Consiglio Esecutivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Comitato di Quartiere, salvo approvazione dell’operato da parte dell’Assemblea Generale degli iscritti. Il Consiglio attua il programma biennale, richiede la convocazione dell’Assemblea Generale degli iscritti, chiede l’esecuzione dei propri deliberati al Presidente.
Il Consiglio Esecutivo può inoltre proporre modifiche allo statuto; ma in tal caso è necessaria l’approvazione con la votazione favorevole dei 2/3 dei componenti dell’Assemblea Generale degli iscritti. Il Consiglio può nominare particolari Commissioni Tecniche nella persona di volontari non retribuiti; esso sarà inoltre investito della soluzione di eventuali controversie tra i membri del Comitato e tra questi ed i componenti dei suoi organi.
e) L’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI
L’Assemblea Generale è composta da tutti gli iscritti al Comitato di Quartiere; essa è presieduta dal Presidente del Comitato di Quartiere o in sua assenza, dal Vicepresidente; in caso di assenza e/o impedimento anche di quest’ultimo, dal membro del Consiglio Esecutivo a tal fine delegato dal Presidente. L’Assemblea delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali del Comitato di Quartiere, approva il programma annuale redatto dal Consiglio Esecutivo, nomina e revoca i membri del Consiglio Esecutivo con le modalità appresso indicate. L’Assemblea può essere convocata di urgenza anche dal Presidente del Comitato qualora ne ravvisasse la necessità.
L’assemblea generale degli iscritti si riunisce almeno una volta l’anno mediante comunicazione con mezzi idonei (manifesti, locandine, volantini, etc. etc.) da effettuarsi almeno una settimana prima del giorno fissato per la riunione; l’avviso di convocazione dovrà contenere la data, l’ora, il luogo in cui si terrà la riunione nonché l’ordine del giorno articolato in punti.
In casi urgenti, la comunicazione può avvenire anche tre giorni prima di quello fissato.
Le deliberazioni dell’Assemblea, riunita con un’unica convocazione vengono approvate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
Si considerano aventi diritto al voto, quei cittadini iscritti al Comitato di Quartiere da almeno un mese ( le iscrizioni si considerano aperte tutto l’anno solare).
Sono ammesse le deleghe scritte per singole assemblee, ma ognuno dei membri partecipanti all’Assemblea può rappresentare per delega al massimo tre persone.
Delle riunioni dell’Assemblea si redige in verbale a cura del Segretario e sottoscritto da quest’ultimo insieme al Presidente.
Le votazioni devono avvenire in tutti i casi per voto palese e, qualora vi sia parità di voti, la votazione deve essere sottoposta, previo ulteriore dibattito ad una nuova votazione. Nel caso in cui anche la seconda votazione dia un risultato di parità, la deliberazione si deve ritenere respinta. L’Assemblea Generale degli iscritti approva la Statuto e può deliberare inoltre lo scioglimento del Comitato.
Articolo 3: ELEZIONE DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO ESECUTIVO
L’elezione dei componenti del Consiglio Esecutivo avviene ogni 2 anni; possono partecipare alle votazioni tutti i cittadini iscritti al Comitato di Quartiere. Il Consiglio Esecutivo provvede a rendere nota la data in cui si svolgeranno le elezioni. Gli iscritti potranno votare con preferenza unica il loro candidato, che dovrà essere scelto da una lista formata dal Consiglio Esecutivo. A tale lista possono iscriversi tutti i componenti del Comitato di Quartiere che abbiano interesse a partecipare alle elezioni. La domanda di iscrizione alla lista dovrà pervenire al Consiglio Esecutivo almeno 7 giorni prima della data fissata per la pubblicazione della stessa.
Risulteranno eletti al Consiglio Esecutivo i primi 5 candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità, si procederà al sorteggio in occasione della prima seduta del Consiglio Esecutivo. Nel caso in cui l’eletto non intendesse più accettare l’incarico, ovvero venisse escluso per giustificati motivi, verrà nominato in sua vece il primo dei non eletti, e cosi di seguito.
Articolo 4: ALTRE NORME
Il Comitato verrà ad estinzione con l’esaurimento dello scopo, per insufficienza dei fondi raccolti, quando vengono a mancare tutti i componenti del Consiglio Esecutivo, o per deliberazione dell’Assemblea generale degli iscritti all’unanimità. I componenti del Comitato di Quartiere convengono espressamente sin d’ora che, nel caso in cui si verifichi l’estinzione del Comitato per una delle cause sopra indicate, gli eventuali fondi residui, in qualunque modo costituiti nel tempo siano devoluti ad Ente operante nell’ambito del Comune di Trani senza finalità di lucro, che sarà designato all’atto dello scioglimento.
Gli iscritti al Comitato di Quartiere “Stadio” si impegnano a sottoscrivere il presente Statuto ed accettano sin d’ora tutte le clausole, disposizioni, regole e condizioni in esso previste.
La detta sottoscrizione comporta altresì accettazione delle disposizioni e delle decisioni adottate dal Consiglio Esecutivo, che si intenderanno comunicare con l’affissione dei relativi verbali all’albo presso la sede del Comitato. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, sarà applicata la normativa vigente prevista per i Comitati e le Associazioni.
Letto, confermato, e sottoscritto.
Trani, 12-luglio-2003
Il Comitato sarà retto da un Consiglio Esecutivo formato da 5 componenti come previsto dall’art.3 dello Statuto nelle persone dei signori:
La Marca Riccardo, Lamacchia Pietro, Avv. Moscatelli Alessandro, Dott. Piazzolla Vito, Avv. Tedesca Donato.
La durata della carica è quella stabilita dall’art. 2 lettera d) dello Statuto con decorrenza dalla data odierna, 12-luglio-2003.
Il consiglio Esecutivo riunitosi immediatamente, nomina:
Dott. Piazzolla Vito Presidente, che accetta
Avv. Moscatelli Alessandro Vice Presidente, che accetta
Avv. Tedesca Donato Segretario, che accetta.
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